Testo unico›Parte SECONDA›Titolo I›Capo I
Art. 241
Concessione del suolo stradale. Deposito. (Art. 1, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (Art. 40, legge 27 dicembre 1896, n. 561).
In vigore dal 15 mar 1913
Concessione del suolo stradale. Deposito.
(, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561).
(, legge 27 dicembre 1896, n. 561).
La concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle tranvie è di competenza dell'ente proprietario della strada, e non può mai avere durata maggiore di anni sessanta.
Gli enti proprietari della strada da occuparsi per l'impianto delle tranvie a trazione meccanica, debbono esigere dai concessionari un deposito a garanzia degli obblighi assunti da costoro, e possono anche pretendere il pagamento d'un canone, od una compartecipazione ai prodotti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-241