Testo unicoCapo III

Art. 239

Separazione della sede ferroviaria dalla stradale. (Art. 11, terzo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Separazione della sede ferroviaria dalla stradale. (, terzo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). Le prescrizioni dell', relative alla separazione della sede ferroviaria da quella del carreggio, non sono applicabili alle ferrovie secondarie concesse e non ancora costruite, o non ancora concesse, ma i cui progetti e piani finanziari sono stati al 1° marzo 1908 già riconosciuti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici meritevoli d'approvazione per l'impianto su strade orinarie senza sede separata dal carreggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-239

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Separazione della sede ferroviaria dalla stradale. (Art. 11, terzo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 239 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo