Testo unico›Capo III
Art. 239
Separazione della sede ferroviaria dalla stradale. (Art. 11, terzo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Separazione della sede ferroviaria dalla stradale.
(, terzo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Le prescrizioni dell', relative alla separazione della sede ferroviaria da quella del carreggio, non sono applicabili alle ferrovie secondarie concesse e non ancora costruite, o non ancora concesse, ma i cui progetti e piani finanziari sono stati al 1° marzo 1908 già riconosciuti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici meritevoli d'approvazione per l'impianto su strade orinarie senza sede separata dal carreggio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-239