Testo unicoCapo IISez. I

Art. 234

Derivazioni di acque ad uso della rete. (Art. 11, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Derivazioni di acque ad uso della rete. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). Venendo richieste dal concessionario derivazioni idrauliche per adottare la trazione elettrica su alcune delle linee di cui all', allo scopo di sopprimere tratti a dentiera, la riserva nei riguardi ferroviari può essere imposta dal Governo anche in misura maggiore di quella necessaria alla trazione, purchè dal concessionario venga assunto l'obbligo di somministrare sull'eccedenza, a prezzo di costo ed in misura determinata dal Governo stesso, la quantità di energia occorrente per servizi pubblici locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-234

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Derivazioni di acque ad uso della rete. (Art. 11, legge 21 luglio 1910, n. 580). (Art. 234 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo