Testo unicoCapo IISez. I

Art. 232

Promiscuità dei ponti ferroviari per la viabilità ordinaria. (Art. 9, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Promiscuità dei ponti ferroviari per la viabilità ordinaria. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). Nelle Calabrie, su domanda delle provincie, il concessionario è obbligato di fare le opere necessarie per adattare i ponti delle linee ferroviarie al passaggio dei veicoli e dei pedoni. In mancanza di accordi il maggior compenso per le opere occorrenti è determinato da arbitri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-232

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo