Testo unicoCapo IISez. I

Art. 230

Cauzione - Cessione. (Art. 7, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Cauzione - Cessione. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). La concessione, di cui all', non potrà aver luogo se il richiedente non avrà prestata la cauzione definitiva in misura non minore di 5.000.000 di lire e dimostrata la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per l'intrapresa. È vietata la concessione o subconcessione di sola costruzione. Dopo decorsi dieci anni dall'apertura dell'intera rete al regolare servizio potranno essere ammesse, coll'autorizzazione governativa e con la garanzia dei due decimi della sovvenzione di costruzione, la cessione o subconcessione dell'impresa e la subconcessione dell'esercizio.
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Cauzione - Cessione. (Art. 7, legge 21 luglio 1910, n. 580). (Art. 230 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo