Art. 232 · Promiscuità dei ponti ferroviari per la viabilità ordinaria. (Art. 9, legge 21 luglio 1910, n. 580).
Testo unicoCapo IISez. I

Art. 232

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Promiscuità dei ponti ferroviari per la viabilità ordinaria. (Art. 9, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Promiscuità dei ponti ferroviari per la viabilità ordinaria. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). Nelle Calabrie, su domanda delle provincie, il concessionario è obbligato di fare le opere necessarie per adattare i ponti delle linee ferroviarie al passaggio dei veicoli e dei pedoni. In mancanza di accordi il maggior compenso per le opere occorrenti è determinato da arbitri.
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