Testo unicoCapo III

Art. 240

Validità dei regolamenti esistenti. (Art. 382, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e art. 1, lettera p), legge 15 luglio 1909, n. 524).

In vigore dal 15 mar 1913
Validità dei regolamenti esistenti. (Art. 382, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e , lettera p), legge 15 luglio 1909, n. 524). Fino a che non siano emanati i regolamenti per la completa esecuzione del presente testo unico di legge, restano in vigore i regolamenti esistenti nelle parti che al medesimo non siano contrari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-240

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