Art. 233 · Personale. (Art. 10, legge 21 luglio 1910, n. 580).
Testo unicoCapo IISez. I

Art. 233

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Personale. (Art. 10, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Personale. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). Per la costruzione e l'esercizio delle linee di cui all', il concessionario deve impiegare esclusivamente italiani, con preferenza dell'elemento locale, salve le eccezioni autorizzate dal Governo per giustificati motivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-233