Testo unico›Capo III
Art. 62
Manutenzione delle opere relative alle ferrovie. (Art. 230, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Manutenzione delle opere relative alle ferrovie.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Le opere di arte costruite nel corpo di una ferrovia pubblica, per la conservazione e ristabilimento dei corsi d'acqua e delle comunicazioni, tanto di pubblica che di privata pertinenza, debbono essere mantenute da chi ha l'onere della manutenzione di essa ferrovia.
Quanto a quelle costruite fuori del corpo della ferrovia ed indipendenti dalla sussistenza e dalla buona conservazione di questa, può, chi ha l'onere anzidetto, mediante speciale convenzione colle pubbliche amministrazioni o coi privati interessati, esonerarsi dall'obbligo di loro manutenzione.
Nel caso che le dette opere esteriori vengano costruite in sostituzione di altre preesistenti, chi costruisce la strada ferrata ha a sua carico le spese di loro costruzione; ma, dopo il collaudo e la consegna a chi di ragione, ha diritto alla totale esenzione dall'obbligo della manutenzione, a meno che questa non riesca più gravosa di prima, nel qual caso egli è tenuto ad un giusto compenso.
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