Testo unicoCapo III

Art. 64

Opera di difesa. (Art. 232, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Opera di difesa. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le opere che servono all'attraversamento dei corsi d'acqua, od a difendere le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria, devono essere innocue al buon regime dei corsi medesimi, alle proprietà laterali, alle derivazioni, alla navigazione ed alle fluitazioni.
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Opera di difesa. (Art. 232, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 64 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo