Testo unico›Capo II
Art. 60
Occupazione di demanio improduttivo. (Art. 228, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Occupazione di demanio improduttivo.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Non è dovuto alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti, provvisionali o temporanee degli alvei delle acque pubbliche, delle spiagge lacuali o marittime, nè di qualunque altro terreno improduttivo appartenente allo Stato, salvo però le reintegrazioni che possano nei casi speciali essere necessarie per restituire a tali proprietà l'attitudine alla propria naturale destinazione, e salva la conservazione od il conveniente trasferimento delle servitù che possano trovarvisi stabilite con legittimo titolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-60