Testo unico›Capo II
Art. 59
Occupazione temporanea. (Art. 227, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Occupazione temporanea.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Chi costruisce una ferrovia pubblica ha il diritto non solo di occupare permanentemente le proprietà private e pubbliche, necessarie per lo stabilimento della ferrovia medesima, con tutte le sue dipendenze ed accessori, dichiarati all', ma anche, mercè i giusti risarcimenti, quello della occupazione temporanea dei luoghi occorrenti, durante la esecuzione dei lavori di costruzione o di riparazione, per estrarne i materiali necessari a detti lavori, per farvi dei depositi di materiali ed oggetti qualunque, per istabilirvi dei magazzini ed officine, per praticarvi dei passaggi provvisionali, così ad uso proprio, come ad uso del pubblico e dei privati, a cui i lavori medesimi avessero interrotte, o rese impraticabili le comunicazioni esistenti, e per aprirvi dei canali di diversione delle acque private e pubbliche che coll'eseguimento delle opere recassero difficoltà od impedimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-59