Testo unico›Titolo III›Capo I
Art. 51
191 / 286Uso promiscuo. (Art. 43, legge 27 dicembre 1896, n. 561).
In vigore dal 15 mar 1913
Uso promiscuo.
(, legge 27 dicembre 1896, n. 561).
In caso che altri concessionari di ferrovie non concorrenti intendano valersi di qualche tratto di linea già concessa o costruita, può il Governo rendere obbligatorio l'uso promiscuo di quel tratto, fissandone le relative norme e compensi.
È riservata all'Amministrazione governativa la facoltà di permettere attraversamenti a livello fra diverse ferrovie, e di stabilirne le condizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-51