Testo unicoCapo II

Art. 203

Sospensione della sovvenzione. (Art. 9, legge 16 giugno 1907, n. 540).

In vigore dal 15 mar 1913
Sospensione della sovvenzione. (, legge 16 giugno 1907, n. 540). Il pagamento della sovvenzione per le ferrovie concesse all'industria privata può essere in tutto od in parte sospeso, fino a che non cessi la causa della sospensione: a) quando per cause, non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, è in tutto od in parte sospeso l'esercizio; b) quando l'esercizio dà luogo a ripetute e gravi irregolarità debitamente accertate, o ne è compromessa la sicurezza; c) quando non è dato adempimento alle prescrizioni degli del presente testo unico di legge. La sospensione di pagamento è limitata alla sola parte di sovvenzione disponibile, a norma degli del presente testo unico. Con tale limitazione la sospensione di pagamento può aver luogo anche quando, aperta all'esercizio una parte della linea, non vengono gli altri tronchi costruiti ed ultimati nei termini rispettivamente stabiliti negli atti di concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-203

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