Testo unico›Capo II
Art. 201
Modificazioni alle proposte dei concessionari. (Art. 298, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Modificazioni alle proposte dei concessionari.
(Art. 298, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Ogni qualvolta l'Amministrazione superiore creda essere il caso di modificare qualche proposizione dei concessionari, essa deve, salvo i casi d'urgenza, intender questi nelle loro osservazioni prima di prescrivere le modificazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-201