Testo unicoCapo V

Art. 196

Proroga. (Art. 2, terzo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429).

In vigore dal 15 mar 1913
Proroga. (, terzo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429). La proroga dell'esercizio privato, se dipendente da concessione o convenzione, è autorizzata con legge speciale.
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Proroga. (Art. 2, terzo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429). (Art. 196 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo