Testo unico›Capo V
Art. 196
Proroga. (Art. 2, terzo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429).
In vigore dal 15 mar 1913
Proroga.
(, terzo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429).
La proroga dell'esercizio privato, se dipendente da concessione o convenzione, è autorizzata con legge speciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-196