Testo unicoSez. II

Art. 192

Arbitrato. (Art. 8, settimo ed ottavo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 9, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Arbitrato. (, settimo ed ottavo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). In mancanza di accordo l'indennità di riscatto è in ogni caso determinata da tre arbitri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente della Corte d'appello di Roma. Tale indennità può, a scelta del Governo, essere convertita in annualità al saggio stabilito nell'atto di concessione. Non procedendosi al riscatto, le spese dell'arbitrato sono a carico dello Stato.
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Arbitrato. (Art. 8, settimo ed ottavo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 9, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 192 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo