Testo unicoCapo II

Art. 187

Diritti del concessionario. (Art. 249, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Diritti del concessionario. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Alla scadenza delle concessioni i concessionari conservano però, oltre le azioni reali, la proprietà degli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carrozze e carri per trasporti, mobilie delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili, materiali, combustibili, e provviste di ogni genere. Gli atti di concessione stabiliscono, in ogni caso particolare, se, mediante pagamento del giusto valore, i concessionari siano in diritto di esigere che lo Stato ne faccia acquisto, o questo in diritto di pretendere dai concessionari la cessione, ed i modi ed i limiti dell'esercizio di tali diritti.
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Diritti del concessionario. (Art. 249, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 187 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo