Testo unicoTitolo IXCapo I

Art. 184

In vigore dal 17 lug 1936
Qualora l'esercizio di una ferrovia pubblica venga interrotta sulla totalità o su parte del percorso senza che il concessionario provveda immediatamente a ripristinarlo, o se l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili) prefigge un termine perentorio al concessionario per il ristabilimento regolare del servizio. Scaduto tale termine il concessionario che non abbia adempiuto all'ingiunzione, senza che - a giudizio insindacabile dell'Amministrazione - risulti dimostrata l'esistenza di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal fatto proprio, decade dalla concessione e vengono applicate le disposizioni vigenti in materia. Anche in pendenza del termine anzidetto il Ministero delle comunicazioni potrà prendere d'ufficio, a spese e rischio del concessionario, le misure necessarie per il ripristino e la continuazione del servizio assumendone eventualmente anche la gestione. In ogni caso la gestione governativa può essere effettuata fino a quando le condizioni per la riconsegna della linea al concessionario, o, quando questo sia stato dichiarato decaduto, per la consegna ad altro Ente, siano tali da assicurare - a giudizio esclusivo dell'Amministrazione - la regolarità e continuità del servizio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-184

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Art. 184 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili. — Testo vigente | Portale Normativo