Testo unico›Titolo IX›Capo I
Art. 180
Ritardo per l'apertura dell'esercizio. (Art. 251, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Ritardo per l'apertura dell'esercizio.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti di concessione pel compimento ed apertura al permanente e regolare esercizio delle linee concesse, i concessionari non abbiano dato piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare di impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorrono, di pieno diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita dell'intiera cauzione definitiva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-180