Testo unicoTitolo IXCapo I

Art. 183

Secondo incanto e decadenza. (Art. 254, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Secondo incanto e decadenza. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Se il primo incanto va deserto, si deve, dentro termine non minore di due mesi, procedere ad un secondo, il quale può essere aperto con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivo prezzo di stima delle opere eseguite, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti. Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessionari s'intendono definitivamente decaduti da tutti i diritti della concessione; le porzioni di strada già eseguite che si trovino in esercizio cadono immediatamente in proprietà assoluta dello Stato, il quale è libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti; nè in qualsivoglia caso ha altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari un corrispettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e delle provviste fatte, stimate indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata, a giudizio degli arbitri inappellabili sopra mentovati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-183

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