Testo unico›Capo II
Art. 186
Obblighi del concessionario. (Art. 248, meno prime linee, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Obblighi del concessionario.
(, meno prime linee, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Alla scadenza del tempo di cui all', e pel fatto solo di essa scadenza, lo Stato sottentra ai concessionari nell'esercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili od opere costituenti ferrovie concesse e le loro dipendenze.
Debbono all'anzidetta scadenza i concessionari consegnare al Governo in buono stato la strada ferrata, le opere componenti la medesima e le sue dipendenze, quali sono l'armamento della via, le stazioni con le fabbriche tutte che vi sono comprese, le rimesse, i magazzini, le officine, le tettoie ed i rilevati di caricamento e scaricamento, le case e casotti di guardia, gli uffici delle esazioni, le macchine fisse ed in generale qualunque altro immobile che non abbia per destinazione distinta e speciale il servizio dei trasporti.
Se, durante quel numero d'anni anteriori alla scadenza delle concessioni che è stabilito negli atti delle medesime, i concessionari non si pongano in grado di ridurre la loro ferrovia nella buona condizione nella quale deve essere consegnata al Governo, questo è in diritto di sequestrarne i prodotti e di valersene per fare eseguire d'ufficio i lavori che rimangano imperfetti.
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