Testo unicoSez. II

Art. 191

Riscatto dopo il trentennio. (Art. 8, sesto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Riscatto dopo il trentennio. (, sesto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). Trascorsi trent'anni dal giorno in cui una ferrovia pubblica, concessa all'industria privata dopo la legge 12 luglio 1908, n. 444, è stata aperta al permanente esercizio per tutta la sua lunghezza, o trascorso il termine stabilito nell'atto di concessione, è in facoltà dello Stato di farne in qualsiasi epoca il riscatto: 1° alle condizioni dell', per le ferrovie non collegate o collegate da un solo capo ad altre linee ferroviarie o di navigazione; 2° alle condizioni dell' o a quelle dell', a scelta del Governo, per le ferrovie collegate da entrambi i capi ad altre linee ferroviarie o di navigazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-191

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Riscatto dopo il trentennio. (Art. 8, sesto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 191 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo