Testo unicoSez. III

Art. 193

Diffida. (Art. 9, primi due commi, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 2, tre ultimi commi, legge 7 luglio 1907, n. 429; e art. 1, lettera s), legge 15 luglio 1909, n. 524).

In vigore dal 15 mar 1913
Diffida. (, primi due commi, legge 12 luglio 1908, n. 444). (, tre ultimi commi, legge 7 luglio 1907, n. 429; e , lettera s), legge 15 luglio 1909, n. 524). Il riscatto deve sempre essere preceduto da un atto di diffida in nome dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, notificato al concessionario od al subconcessionario almeno un anno prima della data indicata per la sua effettuazione. Nei casi di cui alla sezione II, la diffida non produce alcun effetto, se non è seguita dall'accordo sull'indennità di riscatto o se non viene confermata dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data della determinazione arbitrale, di cui al precedente articolo. In ogni caso l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, al quale il Governo deve presentare in tempo utile le proposte pel riscatto stesso. Nel caso in cui il Governo non ritenga conveniente il riscatto, deve darne in tempo utile comunicazione al Parlamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-193

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Diffida. (Art. 9, primi due commi, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 2, tre ultimi commi, legge 7 luglio 1907, n. 429; e art. 1, lettera s), legge 15 luglio 1909, n. 524). (Art. 193 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo