Testo unicoCapo IIISez. I

Art. 189

Proroghe di termini di riscatto. (Art. 8, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Proroghe di termini di riscatto. (, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). Per le linee concesse prima della legge 12 luglio 1908, n. 444, è in facoltà del Governo di stipulare convenzioni con i concessionari per la proroga dei termini di riscatto nei casi d'importanti aumenti patrimoniali debitamente autorizzati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-189

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Proroghe di termini di riscatto. (Art. 8, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 189 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo