Testo unico›Capo III›Sez. I
Art. 189
Proroghe di termini di riscatto. (Art. 8, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Proroghe di termini di riscatto.
(, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Per le linee concesse prima della legge 12 luglio 1908, n. 444, è in facoltà del Governo di stipulare convenzioni con i concessionari per la proroga dei termini di riscatto nei casi d'importanti aumenti patrimoniali debitamente autorizzati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-189