Testo unico›Capo IV
Art. 195
Assunzione per decreto Reale e per legge. (Art. 2, primo e secondo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429). (Art. 4, prima parte dell'ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Assunzione per decreto Reale e per legge.
(, primo e secondo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429).
(, prima parte dell'ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
L'assunzione dell'esercizio di ferrovie da parte dello Stato, che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto, è autorizzata con decreto Reale.
Il decreto Reale è proposto dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Si provvede con legge all'assunzione dell'esercizio, da parte dello Stato, di linee concesse all'industria privata, anche se a rimborso di spesa o per conto del concessionario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-195