Testo unicoCapo II

Art. 200

Disposizioni dell'amministrazione. (Art. 289, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Disposizioni dell'amministrazione. (Art. 289, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). I concessionari di ferrovie pubbliche sono sottoposti all'osservanza non solo delle prescrizioni del presente testo unico di legge e dei regolamenti di polizia e di sicurezza pubblica emanati in esecuzione del medesimo, ma anche di quelle misure e disposizioni speciali che l'amministrazione superiore, sentite le loro osservazioni, può prescrivere per assicurare la polizia, il regolare esercizio e la conservazione delle ferrovie e delle loro dipendenze. Sono sempre a carico dei concessionari le spese occorrenti o che avrà cagionate la esecuzione del testo unico di legge, regolamenti, misure e disposizioni anzidetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-200

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Disposizioni dell'amministrazione. (Art. 289, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 200 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo