Art. 200 · Disposizioni dell'amministrazione. (Art. 289, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoCapo II

Art. 200

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Disposizioni dell'amministrazione. (Art. 289, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Disposizioni dell'amministrazione. (Art. 289, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). I concessionari di ferrovie pubbliche sono sottoposti all'osservanza non solo delle prescrizioni del presente testo unico di legge e dei regolamenti di polizia e di sicurezza pubblica emanati in esecuzione del medesimo, ma anche di quelle misure e disposizioni speciali che l'amministrazione superiore, sentite le loro osservazioni, può prescrivere per assicurare la polizia, il regolare esercizio e la conservazione delle ferrovie e delle loro dipendenze. Sono sempre a carico dei concessionari le spese occorrenti o che avrà cagionate la esecuzione del testo unico di legge, regolamenti, misure e disposizioni anzidetti.
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