Testo unicoCapo II

Art. 204

Contravvenzioni per la vigilanza. (Art. 291, comma primo, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 11, Codice penale; art. 291, comma secondo, legge 20 marzo 1865, n. 224,, all. F; e art. 1, lett. a), legge 15 luglio 1909, n. 524). - (Art. 291, comma terzo, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Contravvenzioni per la vigilanza. (Art. 291, comma primo, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (, Codice penale; art. 291, comma secondo, legge 20 marzo 1865, n. 224,, all. F; e , lett. a), legge 15 luglio 1909, n. 524). - (Art. 291, comma terzo, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Allorchè i concessionari della costruzione o dell'esercizio di una strada ferrata pubblica contravvengano alle condizioni degli atti di concessione, oppure alle decisioni del Ministero dei lavori pubblici, pronunziate in eseguimento delle dette condizioni, per tutto ciò che riguarda al servizio della navigazione e delle fluitazioni, al buon regime ed al libero deflusso delle acque pubbliche e private, alla buona conservazione ed alla facile praticabilità delle strade pubbliche, ne viene steso verbale per l'ulteriore procedimento presso i tribunali ordinari. Tali contravvenzioni sono punite con ammende da L. 300 a L. 2000. L'Amministrazione pubblica può inoltre prendere immediatamente tutte le misure provvisorie necessarie per far cessare il danno e la contravvenzione; e le spese che siano cagionate dalla esecuzione di queste misure vengono riscosse a carico dei concessionari, come in materia di contribuzioni pubbliche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-204

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