Testo unico›Capo II
Art. 202
Prescrizioni al concessionario. (Art. 16, legge 16 giugno 1907, n. 540).
In vigore dal 15 mar 1913
Prescrizioni al concessionario.
(, legge 16 giugno 1907, n. 540).
Per le ferrovie concesse all'industria privata il Ministero dei lavori pubblici, sentito il concessionario e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha diritto di prescrivere:
a) la riforma dei lavori di costruzione, di consolidamento o di ripristino non eseguiti a regola d'arte nè in conformità dei progetti approvati e delle condizioni stabilite negli atti di concessione e di autorizzazione;
b) i lavori occorrenti per assicurare la buona manutenzione delle linee, dipendenze, accessori e del materiale fisso, rotabile e di esercizio;
c) gli aumenti e le modificazioni degl'impianti, dei tipi e della quantità del materiale rotabile e di esercizio, necessari per la regolarità e la sicurezza del servizio.
Non ottemperandosi dal concessionario nel termine fisso agli ordini ricevuti, il Ministero dei lavori pubblici può anche provvedere d'ufficio, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rivalendosi delle spese sulle sovvenzioni governative disponibili, o sui prodotti dell'esercizio con le forme e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.
Le note delle spese sono rese esecutive dal prefetto.
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