Testo unico›Titolo X›Capo I
Art. 199
Spese di sorveglianza. (Art. 288, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e art. 1, lettera a) legge 15 luglio 1909, n. 524).
In vigore dal 15 mar 1913
Spese di sorveglianza.
(Art. 288, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e , lettera a) legge 15 luglio 1909, n. 524).
Le spese tutte di visite, di sorveglianza e di collaudazione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata, non che quelle di sorveglianza sulla loro manutenzione od esercizio, sono sempre a carico dei concessionari, i quali le debbono pagare nel modo e tempi che vengano stabiliti negli atti di concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-199