Art. 195 · Assunzione per decreto Reale e per legge. (Art. 2, primo e secondo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429). (Art. 4, prima parte dell'ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Testo unicoCapo IV

Art. 195

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Assunzione per decreto Reale e per legge. (Art. 2, primo e secondo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429). (Art. 4, prima parte dell'ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Assunzione per decreto Reale e per legge. (, primo e secondo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429). (, prima parte dell'ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). L'assunzione dell'esercizio di ferrovie da parte dello Stato, che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto, è autorizzata con decreto Reale. Il decreto Reale è proposto dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Si provvede con legge all'assunzione dell'esercizio, da parte dello Stato, di linee concesse all'industria privata, anche se a rimborso di spesa o per conto del concessionario.
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