Testo unicoTitolo IXCapo I

Art. 181

Asta pubblica. (Art. 252, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Asta pubblica. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Nel detto caso il Governo provvede alla continuazione ed ultimazione delle opere tutte rimaste imperfette, ed all'esecuzione di tutte le altre obbligazioni contratte dai concessionari, col mezzo di un'asta pubblica da aprirsi sulle basi dei capitolati annessi agli atti di concessione, e, per riguardo alle opere o parti di opere già eseguite, ai materiali utili provvisti, ai terreni acquistati ed ai tronchi di strada che si trovino già posti in esercizio, sul prezzo di stima che viene determinato da arbitri inappellabili, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, in caso di disaccordo, dal tribunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-181

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