Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 252

Consorzi e servitù coattiva. (Art. 17, commi primo, secondo e terzo, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Consorzi e servitù coattiva. (, commi primo, secondo e terzo, legge 12 luglio 1908, n. 444). Quando le strade da occupare da una tranvia siano di spettanza di enti diversi, è necessaria la costituzione del Consorzio, con le norme fissate dagli e seguenti, solo quando l'intrapresa sia assunta in comune dagli enti proprietari delle strade, o si stabiliscano in comune rapporti di gestione con l'assuntore. Al Consorzio possono partecipare altri enti interessati in ragione delle rispettive quote di concorso. Negli altri casi sono applicabili le disposizioni dell', purchè non vi siano opposizioni da parte degli enti proprietari di tratte di strade che nel loro complesso superino i due terzi della intera lunghezza della tranvia da costruire.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-252

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