Testo unicoCapo II

Art. 256

In vigore dal 14 set 1955
Le concessioni di tramvie a trazione meccanica extraurbane sono accordate: a) dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di tramvie il cui percorso si svolga integralmente nell'ambito di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse; b) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. Negli atti di concessione è stabilito il modo col quale gli enti proprietari della strada possono provvedere per la tutela del patrimonio stradale e per la osservanza dei patti stabiliti a loro riguardo negli atti stessi, riservata esclusivamente al Ministero dei trasporti la sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio, di cui al precedente articolo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-256

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Art. 256 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili. — Testo vigente | Portale Normativo