Testo unico›Capo III
Art. 258
Sovvenzione. (Art. 18, primo e secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; art. 1, ultima parte del secondo comma, legge 30 giugno 1889, n. 6183; art. 1, lettera u), legge 15 luglio 1909, n. 524). (Art. 1, lettera u), legge 15 luglio 1909, n. 524).
In vigore dal 19 mar 1919
Sovvenzione.
(, primo e secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; , ultima parte del secondo comma, legge 30 giugno 1889, n. 6183;
, lettera u), legge 15 luglio 1909, n. 524).
(, lettera u), legge 15 luglio 1909, n. 524).
Per la costruzione e l'esercizio di tranvie extraurbane a trazione meccanica in servizio pubblico, il Governo è autorizzato a concedere sovvenzioni annue sino a L. 1500 a km. e per un termine non maggiore di 50 anni, semprechè le nuove tranvie non facciano concorrenza diretta e in notevole parte del loro percorso ad una linea ferroviaria delle reti principali, toccando più centri importanti serviti da questa, salve le disposizioni delle leggi vigenti.
Tali sovvenzioni possono essere elevate sino a L. 2000 a km. quando le tranvie:
a) attraversino regioni montuose e richiedano notevoli spese di esercizio;
b) oppure siano destinate a congiungere capoluoghi di circondario od importanti capoluoghi di distretto ad una stazione ferroviaria prossima, o di più conveniente accesso, o ad un approdo marittimo, lacuale o fluviale, e richiedano una spesa d'impianto non inferiore a L. 45.000 a km. compresa la prima dotazione di materiale mobile.
Per le sovvenzioni alle tranvie extraurbane si applicano le disposizioni degli .
Note all'articolo
- Il D.L. Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per le tranvie extraurbane, concesse alla industria privata entro due anni dalla data del presente decreto e per i tronchi di esse aperti all'esercizio entro il termine di sei anni dalla data medesima, i limiti della sovvenzione chilometrica stabiliti dallo art. 258 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, in L. 1500 e L. 2000, per 50 anni, sono rispettivamente elevati a L. 4500 e 7500, per 35 anni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-258