Testo unicoCapo III

Art. 259

Atto di concessione della sovvenzione e garanzia delle obbligazioni. (Art. 18, terzo comma, e art. 19, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Atto di concessione della sovvenzione e garanzia delle obbligazioni. (, terzo comma, e , legge 12 luglio 1908, n. 444). Le sovvenzioni sono accordate col decreto stesso di concessione della tranvia, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, tenendo distinta la parte attribuita alla costruzione da quella attribuita all'esercizio, secondo le disposizioni dell'; e possono essere vincolate a norma degli . Sono pure ad esse applicabili le disposizioni degli del presente testo unico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-259

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Atto di concessione della sovvenzione e garanzia delle obbligazioni. (Art. 18, terzo comma, e art. 19, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 259 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo