Testo unico›Capo III
Art. 259
Atto di concessione della sovvenzione e garanzia delle obbligazioni. (Art. 18, terzo comma, e art. 19, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Atto di concessione della sovvenzione e garanzia delle obbligazioni.
(, terzo comma, e , legge 12 luglio 1908, n. 444).
Le sovvenzioni sono accordate col decreto stesso di concessione della tranvia, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, tenendo distinta la parte attribuita alla costruzione da quella attribuita all'esercizio, secondo le disposizioni dell'; e possono essere vincolate a norma degli .
Sono pure ad esse applicabili le disposizioni degli del presente testo unico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-259