Testo unicoCapo II

Art. 254

Atto e durata della concessione. (Art. 17, comma sesto, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Atto e durata della concessione. (, comma sesto, legge 12 luglio 1908, n. 444). La concessione ha una durata corrispondente a quella stabilita dagli enti proprietari della strada, quando sia previamente intervenuto il loro consenso o sia stato costituito il Consorzio, ma non può mai eccedere il limite stabilito dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-254

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Atto e durata della concessione. (Art. 17, comma sesto, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 254 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo