Testo unicoCapo III

Art. 250

Tariffe massime. (Art. 10, legge 27 dicembre 1896, n. 561).

In vigore dal 15 mar 1913
Tariffe massime. (, legge 27 dicembre 1896, n. 561). Le tariffe massime dei trasporti sono fissate nell'atto di concessione dal proprietario della strada. Ogni successivo aumento deve pure essere approvato dal medesimo.
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Tariffe massime. (Art. 10, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (Art. 250 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo