Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 253

Tratti urbani. (Art. 17, comma quarto, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Tratti urbani. (, comma quarto, legge 12 luglio 1908, n. 444). Le tranvie extraurbane sono considerate tali anche per i tratti nell'interno degli abitati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-253

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Tratti urbani. (Art. 17, comma quarto, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 253 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo