Testo unicoCapo III

Art. 261

Esenzione fiscale per le tranvie sovvenzionate. (Art. 21, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Esenzione fiscale per le tranvie sovvenzionate. (, legge 12 luglio 1908, n. 444). L'atto col quale il Governo accorda sovvenzioni a norma dell', è soggetto alla sola tassa fissa di una lira.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-261

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