Testo unicoCapo IV

Art. 265

Preferenza. (Art. 48, legge 15 luglio 1906, n. 383).

In vigore dal 15 mar 1913
Preferenza. (, legge 15 luglio 1906, n. 383). Fra due o più domande di sovvenzione riguardanti una stessa regione delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna, è data la preferenza a quella avente per oggetto linee e tronchi che si completino fra loro formando una rete tranviaria, o che servano a congiungere o completare altre reti, o facciano capo a servizi esistenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-265

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Preferenza. (Art. 48, legge 15 luglio 1906, n. 383). (Art. 265 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo