Testo unico›Capo IV
Art. 265
Preferenza. (Art. 48, legge 15 luglio 1906, n. 383).
In vigore dal 15 mar 1913
Preferenza.
(, legge 15 luglio 1906, n. 383).
Fra due o più domande di sovvenzione riguardanti una stessa regione delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna, è data la preferenza a quella avente per oggetto linee e tronchi che si completino fra loro formando una rete tranviaria, o che servano a congiungere o completare altre reti, o facciano capo a servizi esistenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-265