Testo unicoTitolo IIICapo I

Art. 268

Pubblica utilità. (Art. 41, legge 27 dicembre 1896, n. 561).

In vigore dal 15 mar 1913
Pubblica utilità. (, legge 27 dicembre 1896, n. 561). Alle tranvie a trazione meccanica, qualunque ne sia il tipo, è accordato il diritto della espropriazione a causa di pubblica utilità, da esercitarsi in conformità delle relative leggi.
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Pubblica utilità. (Art. 41, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (Art. 268 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo