Art. 268 · Pubblica utilità. (Art. 41, legge 27 dicembre 1896, n. 561).
Testo unicoTitolo IIICapo I

Art. 268

198 / 286

Pubblica utilità. (Art. 41, legge 27 dicembre 1896, n. 561).

In vigore dal 15 mar 1913
Pubblica utilità. (, legge 27 dicembre 1896, n. 561). Alle tranvie a trazione meccanica, qualunque ne sia il tipo, è accordato il diritto della espropriazione a causa di pubblica utilità, da esercitarsi in conformità delle relative leggi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-268