Testo unico›Capo II
Art. 269
Sede tranviaria. (Art. 2, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (Art. 17, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 30 nov 1980
Testo unico-
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-269