Testo unicoCapo II

Art. 272

Contributo per la sorveglianza. (Art. 12, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561; art. 1, lettera f), legge 15 luglio 1909 n. 524).

In vigore dal 15 mar 1913
Contributo per la sorveglianza. (, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561; , lettera f), legge 15 luglio 1909 n. 524). Le tranvie sono soggette ad un annuo contributo chilometrico, da determinarsi nel decreto di autorizzazione dell'esercizio, o di concessione, in una misura non eccedente lire venti al chilometro per le tranvie urbane, da versarsi nelle casse dello Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza.
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Contributo per la sorveglianza. (Art. 12, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561; art. 1, lettera f), legge 15 luglio 1909 n. 524). (Art. 272 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo