Testo unico›Parte TERZA›Titolo I
Art. 276
Limite massimo, durata e riconferma. (Art. 20, primo e secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Limite massimo, durata e riconferma.
(, primo e secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
I sussidi dello Stato pei servizi pubblici di trasporto con automobili, o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie su strade ordinarie, sono accordati sino ad annue L. 600 a chilometro, e per un termine non maggiore di 9 anni, salvo riconferma.
La riconferma è di diritto per un altro novennio, quando le località servite non vengano congiunte da ferrovie o tranvie ed il servizio abbia proceduto con costante regolarità nell'ultimo triennio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-276