Testo unicoParte TERZATitolo I

Art. 280

Prescrizioni e sorveglianza. (Art. 17, legge 16 giugno 1907, n. 540).

In vigore dal 15 mar 1913
Prescrizioni e sorveglianza. (, legge 16 giugno 1907, n. 540). Per i pubblici servizi di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie, sono date dal Ministero dei lavori pubblici le disposizioni occorrenti per garantire la sicurezza dell'esercizio. Non ottemperandosi dall'assuntore nel termine prefisso agli ordini ricevuti, il Ministero dei lavori pubblici può escludere dalla circolazione le vetture che, a suo esclusivo giudizio, non presentino garanzie di sicurezza, ed anche sospendere l'esercizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-280

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Prescrizioni e sorveglianza. (Art. 17, legge 16 giugno 1907, n. 540). (Art. 280 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo