Testo unicoParte TERZATitolo I

Art. 281

Sospensione dei sussidi. (Art. 10, legge 16 giugno 1907, n. 540).

In vigore dal 15 mar 1913
Sospensione dei sussidi. (, legge 16 giugno 1907, n. 540). Il pagamento dei sussidi dello Stato per i pubblici servizi di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie può essere sospeso nei casi di cui all'articolo precedente e alle lettere a) e b) dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-281

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