Testo unico›Parte TERZA›Titolo I
Art. 277
In vigore dal 15 mar 1913
Casi speciali.
(, terzo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, i sussidi possono:
a) essere elevati sino ad annue L. 800 a chilometro, quando occorrano notevoli spese di esercizio, e sino ad annue L. 1000 quando si tratta di filovie;
b) essere concessi a servizi pubblici di trasporto stabiliti in via di esperimento o per determinati periodi dell'anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-277