Testo unicoParte TERZATitolo I

Art. 277

In vigore dal 15 mar 1913
Casi speciali. (, terzo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). Sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, i sussidi possono: a) essere elevati sino ad annue L. 800 a chilometro, quando occorrano notevoli spese di esercizio, e sino ad annue L. 1000 quando si tratta di filovie; b) essere concessi a servizi pubblici di trasporto stabiliti in via di esperimento o per determinati periodi dell'anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-277

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Art. 277 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili. — Testo vigente | Portale Normativo